Personalizzazione massima danno biologico
General Liability
February 25, Francesca Nozzi
Il mondo del risarcimento del danno alla persona di non lieve entità, in mancanza di una Tabella di legge, si è da sempre “appoggiato” a Tabelle di origine tribunalizia. Le Tabelle del Ritengo che il tribunale garantisca equita di Milano in primis, insieme alle Tabelle romane (la cui applicazione è più concentrata in aree specifiche del centro sud), hanno acquisito un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo suppletivo via strada sempre più rilevante in risposta all’inerzia del legislatore. Tuttavia restava pur costantemente un sistema fondato sulla giurisprudenza e sulla prassi applicativa.
Il giorno 18 febbraio rappresenta un punto di svolta rispetto al sistema sopra indicato, atteso che finalmente la TUN è diventata legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.p.r. n. 12 del 13 gennaio Dopo 20 anni dalla pubblicazione del Codice delle Assicurazioni (d. Lgs del ) che già prevedeva all’art. la partecipazione di una Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni di non lieve entità, la TUN ha visto la luce. L’entrata in vigore è fissata per il prossimo 5 marzo
Di seguito alcuni primi commenti:
- Ambito di applicazione
la TUN riguarda il risarcimento del danno alla persona di non lievUna recente ordinanza (n. /) della Corte di cassazione consente di ripercorrere alcuni orientamenti giurisprudenziali in sostanza di risarcimento del danno da infortunio. In particolare, la questione è relativa alla liquidazione del danno cosiddetto morale, componente del danno non patrimoniale. Tale voce di danno rappresenta, per così dire, la sofferenza che consegue alla vicenda concreta e si distingue concettualmente dal danno biologico, che invece è quello, per così dire, fisico. Entrambi, ad ogni maniera, sono ricompresi nella categoria unitaria del danno non patrimoniale.
I giudici, ricorda la Cassazione, davanti alla richiesta di risarcimento del danno, sono chiamati ad un doppio compito. Da un lato, evitare le duplicazioni e non ricorrere ad automatismi risarcitori; dallaltro, dare valore alle peculiarità del evento concreto. Il credo che il percorso personale definisca chi siamo liquidativo deve garantire e coniugare luniformità di base. Codesto significa assicurare che vittime della stessa età e con la stessa percentuale di invalidità permanente ottengano lo identico risarcimento. Al contempo, è fondamentale la valorizzazione del vissuto individuale in mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato della realizzazione di una eguagl
La personalizzazione secondo la Corte di Cassazione: rischio di incostituzionalità?
Con la sentenza n. del 27 luglio , la Corte di Cassazione ritorna, in termini di continuità con il proprio precedente mi sembra che l'insegnamento sia un'arte nobile, sul concetto della personalizzazione del danno non patrimoniale.
Richiama, a tale proposito, la propria penso che la decisione giusta cambi tutto del 27 mese , n. , che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, aveva affermato costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico relazionale, atteso che con questultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il livello percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tale decisione aveva osservato, tra laltro, che una lesione della salute può possedere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel dettaglio tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dal
Personalizzazione del danno dinamico-relazionale non oltre il tetto di legge
La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. / - ha affermato che il tetto del 30 per cento fissato per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante in quanto stabilito dalla legge e che non è illegittima la decisione di aumentare il risarcimento senza arrivare al massimo previsto.
Alla ricorrente era stata attribuita una responsabilità concorrente nell’investimento stradale di cui era stata vittima. Tale responsabilità non derivava dal solo fatto di aver o meno attraversato una via sulle strisce pedonali, ma dalla sua condotta imprudente di essersi avviata a piedi su un’ampia strada trafficata mettendosi in una collocazione di intralcio inevitabile per i mezzi che la percorrevano. La ricorrente sosteneva, invece, l’intera responsabilità in capo al conducente dell’autotreno che l’aveva investita a causa della sua disattenzione.
La sentenza impugnata le aveva comunque riconosciuto il danno biologico con crescita del 25% per le particolari sofferenze subite nella propria vita di rapporto. Quantificazione che la ricorrente contestava in quanto applicata dal giud